Revoca sospensione attività: iscrizione a ruolo per mancato pagamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 12 luglio 2016, n.13792, ha offerto chiarimenti ai propri ispettori per l’iscrizione a ruolo in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione dell’attività, ex art.14, co.5-bis, D.Lgs. n.81/08, e ha comunicato l’istituzione di nuovi codici. La nota richiama l’attenzione sulla corretta imputazione delle somme oggetto delle relative iscrizioni a ruolo, che dovranno essere riferite esclusivamente all’impresa destinataria del provvedimento di sospensione e non al soggetto persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale della stessa. Ciò in quanto la somma dovuta ai fini della revoca del provvedimento e per la riapertura dell’attività non riveste la natura di sanzione amministrativa, trattandosi di una mera somma aggiuntiva, il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell’attività sospesa. Pertanto, in sede di iscrizione a ruolo delle somme in argomento occorrerà indicare esclusivamente l’impresa come unica obbligata.

 

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