Responsabilità solidale negli appalti di servizi di logistica

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, ha offerto chiarimenti in merito all’applicazione dei principi previsti a tutela dei lavoratori negli appalti e, in particolare, all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall’articolo 1677-bis, cod. civ., in tema di logistica, recentemente modificato dall’articolo 37-bis, D.L. 36/2022. Il Ministero precisa che in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, deve continuare a trovare applicazione l’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis, cod. civ., possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.

 

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