Responsabilità penale del datore in caso di infortunio mortale

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza del 7 marzo 2018, n. 10363, ha deciso che, constatata l’evidenza della situazione di pericolo presente oltre la barriera posta a delimitazione del cantiere, e peraltro montata a regola d’arte, deve escludersi la responsabilità penale del datore di lavoro per la morte dell’operaio, che, cosciente e volontariamente, ha superato la predetta barriera, peraltro per ragioni neanche latamente connesse alla prestazione lavorativa. La responsabilità penale non può mai essere qualificata come oggettiva.

 

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