Relazione investigativa accessibile al dipendente

Nella Newsletter dell’11 settembre 2023, il Garante per la Privacy ha precisato che il lavoratore ha sempre diritto di accesso ai propri dati personali, anche laddove questi siano contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda per la raccolta di informazioni sul suo conto.

Tale presa di posizione del Garante ha riguardato, in particolare, una fattispecie nella quale un’azienda è stata sanzionata per un trattamento dei dati, poi ritenuto illecito, fondato tra l’altro sul mancato ottenimento di informazioni da parte del lavoratore, rispetto all’accesso a propri dati personali, ed a seguito di una contestazione disciplinare contenente riferimenti a situazioni extra lavorative.

Il lavoratore in questione ha ricevuto tardivamente il contenuto della relazione investigativa, peraltro in concomitanza con la contestazione dell’avvenuto licenziamento.

Il Garante per la Privacy ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire i dati e le evidenze raccolti in fase di attività investigativa, ivi compresi quelli che non erano poi stati utilizzati ai fini della contestazione disciplinare.

Ad aggravare la posizione aziendale poi la circostanza che il lavoratore non era stato reso edotto dell’attività investigativa, in contrasto quindi con la necessità in capo al titolare del trattamento di fornire indicazioni circa l’origine dei dati medesimi.

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