Reintegra dal licenziamento se manca l’illiceità disciplinare del fatto

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2024, n. 1604, ha stabilito che debba essere annullato il licenziamento disciplinare e disposta la reintegra e il risarcimento anche se nella condotta si può rilevare un inadempimento nella sua materialità laddove posto che ai fini della tutela prevista dall’articolo 18, comma quarto, della Legge 300/70, novellato dalla Legge 92/2012, rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto: ne consegue che tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità.

 

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