Regolarizzazione spontanea errori o omissioni di particolari categorie reddituali

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 91828 del 12 maggio 2017, ha attuato le previsioni dell’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, in tema di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali. L’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti, con le modalità previste dal provvedimento, informazioni riguardanti possibili anomalie relative a varie tipologie di redditi, tra cui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 49 ss. Tuir); redditi di lavoro autonomo abituale e professionale (articolo 53, comma 1, Tuir); redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale (articolo 53, comma 2, Tuir).

L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi Pec ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco INIPEC.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso.

 

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