Regime speciale impatriati inapplicabile per tirocini e stage

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 152/E del 15 luglio 2024, ha chiarito che sono escluse dal regime speciale per lavoratori impatriati le somme non corrisposte a fronte della prestazione di un’“attività lavorativa” svolta nel territorio dello Stato da parte del percipiente, quali, ad esempio, le borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale (tirocinio e/o stage) che non  derivano da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Tali somme, ancorché comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime speciale, in quanto derivanti dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa.

Pertanto, nel caso esame dell’interpello, posto che l’istante non è rientrato in Italia per iniziare un’attività lavorativa, ma per frequentare un ”master MBA” nel cui ambito sono previsti “tirocini quali complemento della formazione accademica” che “non costituiscono rapporti di lavoro, ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro” non può applicare il regime speciale per lavoratori impatriati.

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