La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 13 febbraio 2024, n. 3990, ha stabilito che nel diritto del lavoro, il termine di prescrizione quinquennale, il quale ha carattere derogatorio rispetto a quello ordinario di durata decennale, riguarda unicamente le spettanze retributive e non concerne anche l’eventuale diritto al risarcimento del danno da perdita di chances, il cui termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni.
