La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 maggio 2016, n.8708, ha stabilito che il reclamo di cui al rito Fornero è un’impugnazione, tanto che è la Corte d’Appello a giudicare in sede di gravame. Ciò posto, nel ricorso contro la pronuncia c.d. doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono fra loro diverse. In difetto di tale indicazione, il ricorso deve ritenersi inammissibile per vizio di motivazione ex art.360, n.5 c.p.c..
Reclamo Fornero: fondamentale indicare le ragioni contro la doppia conforme
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