Recesso per giusta causa applicabile anche al contratto di agenzia

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 maggio 2021, n. 14181, ha stabilito che l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’articolo 2119, comma 1, cod. civ., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia; pertanto, anche in relazione a tale rapporto, la detta causa di risoluzione (che si distingue dal giustificato motivo soggettivo per la particolare lesività del comportamento addebitato) deve consistere in un fatto tale da porre in grave crisi l’elemento fiduciario delle parti, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.

 

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