La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 settembre 2015, n.17990, ha stabilito che l’art.16, Ccnl dirigenti industria 23 maggio 2000 (che riconosce il diritto del dirigente, il quale, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, oltre che al Tfr, anche a un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento) integra un’autonoma e diversa ipotesi di recesso, per il solo effetto del “mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulle sue posizioni” nella sua giuridica ricorrenza obiettiva, rispetto alla giusta causa di recesso eventualmente integrata dal demansionamento vietato del dirigente.
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026
