La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 giugno 2023, n. 17235, ha stabilito che l’indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall’articolo 1751 c.c., non è dovuta quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, in particolare l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività. Al di fuori delle previste eccezioni, il recesso dell’agente rappresenta per legge, sempre (anche in caso di maturazione del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia), un fatto impeditivo del diritto all’indennità. D’altra parte, l’uso del termine “età” nell’articolo 1751 c.c., accanto a quelli di “infermità o malattia”, rende evidente la ratio legis come volta a limitare il diritto all’indennità a ipotesi caratterizzate da impedimento assoluto dell’attività idoneo, appunto, a giustificare il recesso. In tale contesto l’età non può che richiamare il concetto di raggiunti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.
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