Ravvedimento operoso per dichiarazioni errate/tardive: ulteriori chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, ha offerto indicazioni per definire il panorama delle sanzioni applicabili in sede di correzione degli errori “dichiarativi” (irregolarità nel contenuto delle dichiarazioni e nella tardività dell’invio del documento) anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione: ai fini dell’individuazione delle sanzioni da regolarizzare, sarà rilevante verificare se le correzioni di errori dichiarativi siano effettuate entro oppure oltre 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, quindi configurabili o meno all’interno della fattispecie disciplinata dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. 472/1997.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 190/2014 e dal D.Lgs. 158/2015, di riforma del sistema sanzionatorio, il documento di prassi affronta i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. La circolare contiene anche 2 tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale e risponde ad alcuni quesiti specifici (i termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo).

 

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