Rapporto di agenzia e accesso alla documentazione contabile

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 settembre 2016, n. 19319, ha deciso che il diritto all’accesso alla documentazione contabile non è fine a se stesso, ma è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni e alle indennità collegate al rapporto di agenzia. In questo senso è stato affermato che l’acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente dev’essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, ammettendosi la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, quando essa derivi dall’inadempimento dell’obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente e, in primis, dell’obbligo contrattuale concernente l’invio degli estratti conto provvigionali. Incombe quindi alla parte che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, in primis, l’invio o meno degli estratti conto provvigionali e il loro contenuto) e l’indicazione dei diritti rilevanti del rapporto, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza.

 

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