La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 7 aprile 2023, n. 9591, ha stabilito che nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in pejus per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, secondo il disposto dell’art. 2077 c.c., che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.
Rapporti tra clausole (anche peggiorative) di diversi contratti collettivi
di Redazione
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