Ramo d’azienda: ai fini del trasferimento deve essere preesistente e autonomo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 16 marzo 2021, n. 7364, ha ritenuto che l’elemento costitutivo rappresentato dall’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente, e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente anteriormente alla cessione, perché l’indagine non deve basarsi sull’organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all’organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto. Non è consentita, invece, la creazione di una struttura produttiva ad hoc in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto a un ramo di azienda già costituito. Si conferma, dunque, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell’alveo dell’art. 2112 c.c.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto