Quantificazione del danno da perdita di chance

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 1° giugno 2023, n. 15478, ha stabilito che il danno da perdita di chance deve essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell’articolo 1226 c.c. tenendo presente ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo ai fini del giudizio prognostico e comparativo necessario ed ha, altresì, richiamato l’orientamento secondo cui in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, il giudice può ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione, se del caso traendo argomenti di convincimento, circa il grado di probabilità favorevole, anche dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalle carenze di allegazione e prova dei fatti rilevanti e rientranti nell’ambito delle rispettive conoscenze e possibilità di attestazione.

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