Pubblico impiego: rilievo disciplinare dell’assenza per malattia

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 agosto 2016, n. 17335, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 55-quater, lettera b), D.Lgs. 165/2001, l’assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non quando solo “esistente”, né quando è (anche) comunicata, ma quando è “giustificata” nelle forme, inderogabili, previste dall’articolo 55-septies, comma 1, e pertanto quando sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale: ne consegue che ha errato il giudice del merito nell’escludere che il ritardo della comunicazione dell’assenza e dell’invio della certificazione medica non rientrino nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 55-quater, lettera b), che prevede il licenziamento disciplinare.

 

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