Pubblico impiego: no ai buoni pasto in caso di orario di lavoro inferiore a 6 ore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 maggio 2022, n. 16929, ha ritenuto che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo, che, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva): ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. 151/2001, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette 6 ore, né può valere l’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative di cui all’articolo 39, comma 1, D.Lgs. 151/2001, che vale “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro“, in quanto l’attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro, ma è finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla Pubblica Amministrazione, con un’agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

 

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