Pubblico impiego contrattualizzato: termine per la conclusione del procedimento disciplinare

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 maggio 2021, n. 11635, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ha ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex articolo 55-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 310/2010, assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri una autonoma e più grave infrazione.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, che, ai fini della decorrenza del termine, aveva dato rilevanza al momento in cui le ripetute assenze del dipendente, globalmente valutate, avevano determinato lo scarso rendimento oggetto di addebito disciplinare.

 

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