La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 19 aprile 2024, n. 10663, ha stabilito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione, anche qualora il dipendente abbia firmato la busta paga. Difatti, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore. L’onere ricade in capo al lavoratore solo nell’ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata.
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