Protezione internazionale e umanitaria: valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 gennaio 2021, n. 10, in tema di protezione internazionale e umanitaria, ha stabilito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’Autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

 

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