Progetto: per essere valido l’attività dei collaboratori non deve coincidere con l’attività dell’impresa

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23768, ha stabilito che il progetto (come il programma di lavoro o fase di esso):

a) deve risultare “specifico”, nel senso dell’individuazione di un “contenuto caratterizzante” (articolo 62, comma 1, lettera b), D.Lgs. 276/2003) e cioè di un’indicazione, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata;

b) deve essere gestito “autonomamente dal collaboratore” e

c) tendere, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, a un “risultato”, vale a dire al conseguimento di un obiettivo definito, che, se pure non eccezionale o del tutto sconnesso rispetto all’ordinaria e complessiva attività d’impresa, deve, nondimeno, da questa essere concretamente distinguibile e tale da integrare un apporto collaborativo non circoscritto a un segmento distinto di una più ampia organizzazione produttiva (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto non fosse configurabile alcun progetto nell’attività dei lavoratori, addetti alla consegna di pizza al domicilio, stante la piena coincidenza delle prestazioni rese dai lavoratori con una porzione dell’attività d’impresa esercitata dalla società, la quale gestiva una catena di punti vendita/pizzeria da asporto e con consegne a domicilio).

 

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