Produzione materiale rotabile ferroviario: benefici previdenziali per esposizione all’amianto

L’Inps, con circolare n. 46 del 14 marzo 2018, ha offerto le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 246, L. 205/2017, in base alla quale dal 1° gennaio 2018 viene riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l’esposizione alle fibre di amianto, il medesimo beneficio previdenziale previsto per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni, di cui all’articolo 13, comma 8, L. 257/1992.

 

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