Processo del lavoro: spese di lite in controversie relative a prestazioni previdenziali o assistenziali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 luglio 2022, n. 22210, ha statuito che l’articolo 152, disposizioni attuative, c.p.c., che esenta dal pagamento delle spese processuali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente in possesso di un reddito pari o inferiore al doppio di quello previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio, trova applicazione anche in caso di gravame che concerne il solo capo delle spese di lite di una pronuncia resa nell’ambito di un giudizio volto al riconoscimento di tali prestazioni, dovendosi tale principio estendere anche al giudizio per revocazione, in considerazione della sua natura di impugnazione, ancorché straordinaria, costituendo il regolamento di tali spese un aspetto consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del procedimento di accertamento della spettanza del beneficio richiesto e partecipando, conseguentemente, della stessa natura giuridica di quest’ultimo, salvo ovviamente che si tratti di credito per le spese di lite fatto valere dal difensore distrattario.

 

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