La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 novembre 2024, n. 29595, ha stabilito che il giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d’ufficio, senza necessità di esporre in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l’accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un’adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell’elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
Processo del lavoro: adesione del giudice al parere del CTU senza motivazione specifica
di Redazione
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