La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 settembre 2015, n.18226, ha stabilito che deve ritenersi che la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applichi anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui esso si ispira: ne consegue che, ai sensi dell’art.348, co.1 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’art.437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello.
Processo: l’assenza dell’appellante determina il rinvio dell’udienza
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