Procedure da sovraindebitamento: validazione di diffide accertative crediti patrimoniali

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 16 febbraio 2018, ha offerto chiarimenti in merito alla validazione di diffide accertative per crediti patrimoniali nei casi di accordi di ristrutturazione del debito conseguenti a procedura da sovraindebitamento. Il Dicastero precisa che durante il periodo di inesigibilità dei crediti aventi titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito, non potranno essere adottati, da parte dei competenti uffici territoriali dell’INL, provvedimenti di diffida accertativa, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, D.Lgs. 124/2004 nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di sovraindebitamento. Tale inesigibilità, per espressa previsione normativa, è decorrente dalla pubblicazione stessa del decreto fino alla data indicata nell’accordo omologato. Tale impedimento non sussiste nelle ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui all’articolo 10, comma 3, e all’articolo 12, comma 4, L. 3/2012, che prevedono il venir meno degli effetti obbligatori del decreto di omologa in esame, rispettivamente in caso di revoca del decreto stesso e in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili.

 

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