La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 28 marzo 2024, n. 8381, ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti.
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