La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 marzo 2024, n. 7450, ha stabilito che nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, qualora non venga specificato l’orario di lavoro, si presume che esso sia a tempo pieno. Pertanto, è compito del datore di lavoro, se citato in giudizio per richieste di compensi sulle differenze retributive riferite ad un orario full time, dimostrare che le prestazioni effettivamente fornite hanno consensualmente avuto una durata giornaliera inferiore a quella a tempo pieno. In base all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 61/2000, l’onere della prova deve essere fornito per iscritto, con l’unica eccezione prevista dall’articolo 2725 cod. civ., che consente la prova testimoniale soltanto in caso di perdita incolpevole del documento scritto.
Presunzione di orario a tempo pieno nei rapporti a tempo determinato
di Redazione
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