La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 6 ottobre 2015, n.19980, ha stabilito che, presumendosi conosciuta ai sensi dell’art.1335 cod.civ. una dichiarazione diretta a una determinata persona nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, in ipotesi di telegramma tale presunzione sussiste anche se in giudizio manca l’avviso di ricevimento: il telegramma, infatti, costituisce prova certa dell’avvenuta spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, per la quale si presume l’arrivo dell’atto al destinatario e la sua conseguente conoscenza. Ad ogni modo, è un caso che ammetta la prova contraria, in quanto non si dà luogo alla presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto. Nel caso de quo, l’allegazione in giudizio del telegramma con cui la dipendente chiedeva di essere riammessa in servizio escludeva la tesi della Società secondo la quale la lavoratrice aveva presentato le dimissioni. In definitiva, la prova confermava che la Società aveva proceduto al licenziamento orale.
Presunzione di conoscibilità delle comunicazioni mediante telegramma
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026
Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026
