Presunzione di conoscibilità della comunicazione di licenziamento e impugnazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 giugno 2025, n. 15987, ha stabilito che il lavoratore deve ritenersi decaduto dall’impugnativa del licenziamento dal momento che la comunicazione del recesso datoriale pervenuta nel domicilio dell’interessato, in quanto atto recettizio, si presume conoscibile dal destinatario fino a prova contraria dell’impossibilità di averne notizia.

 

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