La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 marzo 2016, n.5447, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo in apparenza legato alla soppressione della funzione del dipendente se, in realtà, non segue alcuna ristrutturazione aziendale, ma, invece, il vero motivo del recesso dipende dal presunto mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore, risultato inidoneo allo svolgimento delle mansioni a lui affidate.
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026
