La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 marzo 2016, n.5447, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo in apparenza legato alla soppressione della funzione del dipendente se, in realtà, non segue alcuna ristrutturazione aziendale, ma, invece, il vero motivo del recesso dipende dal presunto mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore, risultato inidoneo allo svolgimento delle mansioni a lui affidate.
Presunta inadeguatezza alla mansione: licenziamento per gmo illegittimo
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