Prestazioni di esodo: chiarimenti Inps sulla ricostituzione

L’Inps, con messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022, ha offerto chiarimenti sui quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo (articolo 4, commi 1-7, L. 92/2012, e articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015), sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’Istituto ha confermato che le retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma riferite a periodi precedenti, devono essere incluse nel calcolo della prestazione ed è, quindi, possibile procedere alla ricostituzione, a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante.

Inoltre, è possibile procedere alla ricostituzione anche in caso di contribuzione presente nell’estratto conto contributivo, ma non valutata al momento della liquidazione definitiva della prestazione.

Il messaggio, inoltre, indica le modalità di presentazione della domanda.

 

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