Prestazioni economiche unioni civili: la circolare Inail

L’Inail, con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, ha offerto indicazioni operative sull’applicazione della L. 76/2016 in tema di unioni civili, precisando che, essendo equiparati i diritti e gli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso a quelli tra coniugi (articolo 1, comma 20), a partire dall’entrata in vigore della L. 76/2016 si estendono all’unito civilmente i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’Inail: rendita ai superstiti, quota integrativa alla rendita, prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione ad amianto, assegno continuativo mensile, assegno una tantum, prestazione del Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prestazione una tantum prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

In assenza di un’espressa previsione normativa che equipari i conviventi di fatto ai coniugi, invece, il convivente non può essere ugualmente beneficiario di prestazioni economiche.

 

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