Possibile richiedere e fruire dell’esonero lavoratrici vittime di violenza con reddito di libertà

L’Inps, con messaggio 14 giugno 2024, n. 2239, ha reso note le modalità di richiesta, e successiva fruizione, dell’esonero per assunzioni di lavoratrici vittime di violenza che risultano essere percettrici del reddito di libertà.

La misura, introdotta dall’articolo 1, comma191 ss., prevede un esonero pari al 100% dei contributi entro il limite annuo di 8.000 euro.

La durata della misura è pari a 12 mesi in ipotesi di assunzione a tempo determinato, elevati a 18 mesi in ipotesi di successiva trasformazione a tempo indeterminato, e a 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato diretta.

Con il messaggio n. 2239/2024 l’Inps ha fornito le indicazioni per richiedere la fruizione all’esonero, che presuppone l’acceso alla piattaforma DiResCO (ex portale delle agevolazioni), per poter, quindi, procedere con la richiesta della mediante la presentazione dell’istanza dedicata ERLI. Tale istanza dev’essere compilata avendo cura di indicare i dati della lavoratrice assunta, il codice comunicazione di assunzione/trasformazione, l’importo della retribuzione mensile media (comprensiva delle mensilità aggiuntive), utile al calcolo dell’importo stimato dell’esonero (grazie anche all’aliquota contributiva datoriale).

Sulla base di queste richieste, l’Inps effettua l’attività istruttoria circa la spettanza, anche in relazione all’importo stimato e alla luce del plafond disponibile. Se sussistono le condizioni l’Inps concede l’autorizzazione.

Il messaggio, poi, contiene le indicazioni per la corretta indicazione dell’esonero nella compilazione del flusso UniEmens.

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