La posizione organizzativa rileva in termini di funzioni e non di mansioni

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 aprile 2022, n. 11503, ha ritenuto che il conferimento della posizione organizzativa non assume rilievo in termini di apicalità di mansioni, differenziandosi dalle altre posizioni della categoria, in quanto non determina un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le quali cessano alla naturale scadenza dell’incarico, con la conseguenza che la privazione di esse non costituisce una ipotesi di demansionamento.

 

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