Posizione di garanzia e responsabilità colposa

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con sentenza 18 aprile 2017, n. 18779, ha deciso che, individuata una posizione di garanzia, non ne consegue automaticamente l’affermazione di responsabilità colposa, dovendosi all’evidenza individuare condotte soggettivamente rimproverabili.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità del datore sulla base della sola posizione di garanzia dallo stesso ricoperta e cioè sulla base del solo fatto che lo stesso, quale datore di lavoro, gestiva il rischio connesso alla lavorazione; ma non ha indicato quale sia la condotta colposa in concreto allo stesso addebitabile (si ribadisce, in presenza di un macchinario dotato di dispositivo di sicurezza e in assenza di prova della di lui consapevolezza di qualsivoglia situazione di rischio).

 

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