La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 novembre 2023, n. 30663, ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, nel caso di pluralità di addebiti, l’insussistenza del fatto contestato attorno alla quale ruota la disciplina di cui all’articolo 18, comma 4, st. lav. novellato, è configurabile solo qualora nessuno degli addebiti – ciascuno autonomamente considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione – sia sussistente o se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano disciplinarmente del tutto irrilevanti. L’insussistenza del fatto si configura, ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un’unica articolata condotta, solo qualora sul piano fattuale possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta – fra i fatti oggetto di contestazione – di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva.
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