Permessi sindacali utilizzati per finalità diverse: sproporzionata la sanzione del licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 marzo 2021, n. 6495, ha ritenuto che i permessi retribuiti di cui all’articolo 30, L. 300/1970, per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali, possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, poiché l’utilizzo per finalità diverse dei permessi comporta un’assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile, che può giustificare la risoluzione del rapporto. Tuttavia, l’astratta rilevanza disciplinare della condotta contestata non esonera dal verificare in concreto la gravità della condotta stessa e la sua sussumibilità nella giusta causa di licenziamento. Si rende necessario, perciò, un giudizio di proporzionalità che è demandato al giudice del merito.

La fattispecie analizzata è relativa a un sindacalista che, in diverse occasioni, aveva ottenuto il permesso per essere presente a una riunione organizzata dalla propria sigla sindacale, ma, in realtà, non vi aveva preso parte, risultando comunque assente giustificato in azienda.

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici d’Appello, che, nonostante l’acclarata irregolarità compiuta dal lavoratore, avevano ritenuta sproporzionata la sanzione del licenziamento.

 

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