Il periodo tra il licenziamento e la reintegra va assimilato a un periodo di effettivo lavoro ai fini della determinazione delle ferie

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 marzo 2021, n. 6319, ha ritenuto che il lasso temporale compreso tra la data del licenziamento – poi dichiarato illegittimo con pronuncia giudiziale – e la data della reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro deve essere assimilato a un periodo di effettivo lavoro ai fini della determinazione del diritto alle ferie, alle c.d. festività soppresse e ai permessi annuali.

Pur avendo il diritto alle ferie una duplice finalità, ossia di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione, nel caso di specie, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 25 giugno 2020, adita in sede di rinvio pregiudiziale, ha sottolineato che in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di aver effettivamente lavorato.

 

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