Pensione di reversibilità al figlio solo in caso di totale inabilità al lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° giugno 2022, n. 17809, ha stabilito che l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa dev’essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, ribadendo che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile al lavoro e a carico del genitore, è necessaria una totale inabilità, restando escluso il beneficio laddove tale percentuale invalidante sia inferiore.

 

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