Pensione di reversibilità: criteri di ripartizione coniuge divorziato e coniuge superstite

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 aprile 2020, n. 8263, ha stabilito che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419/1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.

 

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