Patto di non concorrenza: nulla la risoluzione rimessa all’arbitrio del datore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 giugno 2020, n. 10535, ha stabilito che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza post-contrattuale rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, laddove la compressione del futuro lavorativo del dipendente non può avvenire senza obbligo di un corrispettivo da parte del datore, che finirebbe con l’essere escluso ove a quest’ultimo fosse concesso di liberarsi ex post dal vincolo, a nulla rilevando che il recesso unilaterale dal patto avvenga in costanza di rapporto di lavoro, laddove i rispettivi obblighi delle parti si cristallizzano al momento della sottoscrizione del patto.

 

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