La parte vittoriosa non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 dicembre 2018, n. 33027, ha stabilito che la parte che, all’esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento, anche non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l’ipotesi della trasgressione al dovere di lealtà e di probità di cui all’articolo 88 c.p.c..

 

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