Part-time: integrazione economica per danno in caso di maggiore onerosità dell’orario

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 marzo 2018, n. 6900, ha stabilito che in un contratto part-time a comando o a chiamata, a prescindere da qualsiasi onere probatorio, è un danno in re ipsa la maggiore penosità e onerosità che, di fatto, viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle energie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato: danno in sé e per sé idoneo a legittimare il riconoscimento dell’integrazione economica da quantificarsi sulla base di un giudizio equitativo.

 

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