La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 aprile 2024, n. 8626, ha stabilito che nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retribuite previste dal CCNL di settore, l’onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un’attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro.
Onere probatorio ed allegazioni in caso di mancata fruizone della pausa
di Redazione
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