La Corte Costituzionale, con sentenza n. 103 dell’8 luglio 2025, ha ritenuto infondata la questione di legittimità, sollevata con riferimento all’art. 3, Costituzione, dell’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, come modificato dall’art. 23, comma 1, D.L. n. 48/2023, secondo cui il datore di lavoro che manca di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di 10.000 euro annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1,5 a 4 volte l’importo omesso.
La Corte ha ritenuto che il contrasto all’evasione contributiva, che nella specie concerne somme destinate all’erogazione al lavoratore di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili, giustifichi la severità della risposta sanzionatoria, che appare così proporzionata alla gravità della condotta e al grado di protezione costituzionale dei beni coinvolti.
