Obbligo contributivo Inps per collaboratori familiari: le indicazioni ispettive

L’INL, con lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, ha offerto chiarimenti in tema di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento alla contribuzione Inps, definendo delle linee guida operative dell’attività di vigilanza, mediante l’individuazione di parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.

Posto che l’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere da una valutazione delle singole fattispecie, in caso di familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time è possibile considerare tali prestazioni occasionali ed escludere l’obbligo contributivo.

In altre ipotesi è stato indicato come indice di valutazione di occasionalità della prestazione un numero di giornate non superiori a 90 giorni all’anno; tale indice è utile anche in relazione al settore turistico, se opportunamente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale.

L’Ispettorato precisa che, in riferimento agli obblighi contributivi Inail dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente, restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro.

 

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