Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: ulteriori chiarimenti

L’INL, con nota n. 109 del 27 gennaio 2022, ha fornito ulteriori chiarimenti sotto forma di Faq in relazione all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Viene precisato che sono esclusi dall’obbligo: gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale; le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale; il procacciatore d’affari occasionale; la P.A.; i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi); le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’articolo 6, D.Lgs. 708/1947; le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali; le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd; gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.

Infine, viene chiarito che l’adempimento va effettuato anche nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, poiché, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, a meno che non si tratti di prestazioni di natura intellettuale.

 

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